Il nuovo articolo 9 bis L.F. pone rimedio ai gravi inconvenienti che derivavano dalla nullità della pronuncia del fallimento da parte di un tribunale incompetente e dispone che la dichiarazione di incompetenza , non comporta più la nullità della dichiarazione di fallimento, ma che la procedura di fallimento iniziata presso il Tribunale incompetente prosegue dinanzi a quello competente.
La sentenza di fallimento emessa dal tribunale incompetente, quindi, non va dichiarata nulla, ma al contrario viene ritenuta comunque valida ed idonea a fondare la procedura; circostanza, questa ulteriormente confermata dalla disposizione secondo la quale restano "salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti" dai primitivi organi della procedura.
La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il tribunale dichiarato incompetente deve immediatamente trasmettere gli atti a quello dichiarato competente, affinché la procedura fallimentare prosegua dinanzi a quest'ultimo con il nuovo giudice delegato e, se del caso, con il nuovo curatore.