Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Non sono considerati piccoli imprenditori (e quindi saranno passibili di fallimento) gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
- hanno avuto, negli ultimi tre esercizi, un attivo patrimoniale annuo di valore superiore a Euro trecentomila;
- hanno realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad Euro duecentomila
- hanno un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad Euro cinquecentomila
Questi limiti potranno essere aggiornati dal Ministro della Giustizia con apposito decreto sulla base dell'indice Istat.