La ritenuta di acconto che i sostituti devono operare sulle provvigioni, è pari all'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito che attualmente è il 23%.
La ritenuta è , generalmente, commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Se però i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.
L'applicazione della ritenuta di acconto ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, di una comunicazione che attesti i requisiti, da inviare per ciascun anno solare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento.
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