Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per approfondire scarica la nostra Circolare del Giorno Omaggi di Natale 2024: profili fiscali disponibile anche in Abbonamento annuale in offerta speciale!
1) Omaggi e trattamento IVA: beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; ne consegue che, l’IVA è detraibile.
Ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 ai fini della base imponibile, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
In merito alla documentazione per la cessione, la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni e in assenza di rivalsa, l’operazione può essere definita:
- emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
- annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (art. 2 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofattura singola (e non anche di quella “mensile”) e non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.
Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica:
- indicando “TD27” nel campo “tipo documento” (“Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa”);
- riportando nel campo “Data” della sezione “Dati generali” la data di effettuazione dell’operazione; se si tratta di fattura riepilogativa può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.
- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Per quanto riguarda i campioni gratuiti, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
- di modico valore;
- che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’involucro che li contiene;
Per approfondire scarica la nostra Circolare del Giorno Omaggi di Natale 2024: profili fiscali disponibile anche in Abbonamento annuale in offerta speciale!
Ti potrebbero interessare:
- Il nuovo Ebook (Collana Facile per tutti) Guida ai compensi in natura o "Fringe benefits" dipendenti
- il pacchetto Ebook + tool di calcolo Fringe benefits e rimborsi spese 2024 ,vendibili anche singolarmente
- l'e-book 730/2023: spese detraibili e crediti d'imposta
Visita anche il nostro Focus dedicato alle Dichiarazioni Fiscali,
2) Iva e beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, vengono equiparate sempre alle spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza.
Pertanto, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Le stesse regole valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).
Se però gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.
Per approfondire scarica la nostra Circolare del Giorno Omaggi di Natale 2024: profili fiscali disponibile anche in Abbonamento annuale in offerta speciale!
- Visita il nostro Focus dedicato alle Dichiarazioni Fiscali,
3) Concessione di buoni acquisto - voucher
Sta diventando sempre più diffuso l’omaggio sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di vari beni e/o servizi negli esercizi convenzionati.
La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è contenuta negli artt. 6-bis, 6-ter, 6- quater e 13 co. 5-bis del DPR 633/72 e si applica ai buoni emessi successivamente al 31.12.2018. Essa è stata infatti riformata dal DLgs. 141/2018 al fine di recepire le novità della direttiva 2016/1065/UE.
In base alle disposizioni richiamate, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.
Inoltre, si distingue tra:
- buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risulta già possibile determinare il trattamento iva applicabile all’operazione. In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il voucher “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono acquisto, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
- buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il voucher dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono per acquistare svariati tipi di beni e/o prodotti ad aliquote IVA diverse).
Pertanto, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è utilizzato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.
Trattamento ai fini delle imposte dirette dei voucher: La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza. Nel caso in cui i voucher siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti in riferimento al co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.
Per approfondire scarica la nostra Circolare del Giorno Omaggi di Natale 2024: profili fiscali disponibile anche in Abbonamento annuale in offerta speciale!
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: