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SPESE PER OMAGGI E DEDUCIBILITÀ IRAP: QUANDO SONO DAVVERO DEDUCIBILI?

Spese per omaggi e deducibilità IRAP: quando sono davvero deducibili?

Differenze di trattamento tra società di persone, società di capitali e professionisti

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Le spese per omaggi ai clienti e ai dipendenti rappresentano una voce spesso presente nei bilanci aziendali e professionali. 

Tuttavia, la loro deducibilità ai fini IRAP varia significativamente a seconda della natura del soggetto che sostiene la spesa. 

Vediamo come si applicano le regole di deducibilità per società di persone, società di capitali ed esercenti arti e professioni.

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1) Spese per omaggi e deducibilità IRAP

Per quanto riguarda gli omaggi ai clienti:

Per le Società di persone commerciali (sas,snc ed equiparate) gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

Invece per le Società di capitali (srl, spa ..) e cooperative le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.

Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati di seguito la determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative:

  • le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. indumenti da lavoro).
  • se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).

Per le società di persone: gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, ecco le regole di deducibilità IRAP.

Se si tratta di omaggi ai clienti, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.

Se si tratta di omaggi ai dipendenti o ai collaboratori, per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è dettagliatamente disciplinato.

Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, paragonandolo ad ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza,

Ai fini IRAP, il ragguaglio di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità in capo a studi professionali ed associazioni tra professionisti, salvo che essi:

  • non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore e risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo;
  • oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

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Fonte immagine: Foto di Vlad Vasnetsov da Pixabay

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024

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