Visto l’avvicinarsi delle festività, dove la gestione degli omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, riepiloghiamo insieme i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni.
In via generale, l'art. 85 co. 2 del TUIR prevede che si comprenda tra i ricavi il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
In deroga a tale principio generale, diverse disposizioni del TUIR prevedono che il costo dei beni ceduti gratuitamente possa essere deducibile se rientra in una delle seguenti fattispecie:
- sconti merce o premi in natura alla clientela;
- spese di rappresentanza;
- spese di pubblicità;
- omaggi a dipendenti;
- erogazioni liberali.
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi assumono una diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori) ( della stessa autrice Qual è il trattamento fiscale degli omaggi ai dipendenti?)
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1) Deducibilità omaggi ai clienti
I costi sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono, in linea di massima, deducibili.
- interamente deducibili: se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
- deducibili nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR: se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es.gift card), rientrano tra le “spese di rappresentanza”.
Queste ultime spese sono deducibili in misura pari ai ricavi:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tutto ciò premesso ci tengo a precisare che, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.
Per i beni autoprodotti dall’impresa e destinati alla rivendita:
- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se il valore di mercato risulta è maggiore ai 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.
Ad esempio:
omaggio autoprodotto:
valore di mercato = 100,00 euro
costo di produzione = 60,00 euro:
l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità perché superiore al limite di 50,00 euro;
ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 60,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.
Nel caso in cui il valore dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale.
Ad esempio:
omaggio autoprodotto:
valore di mercato = a 20,00 euro
un costo di produzione = a 10,00 euro
l’omaggio è interamente deducibile per 10,00 euro.
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