Gli omaggi ai dipendenti presentano una propria disciplina specifica, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità.
Di seguito si illustrano i criteri di deducibilità di tali omaggi dal reddito d'impresa e quelli di (eventuale) imposizione in capo al dipendente.
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1) Deducibilità omaggi dal reddito d'impresa
Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 co. 1 del TUIR.
La norma considera deducibili dal reddito le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti, purché queste non siano sostenute per finalità:
- di istruzione;
- di educazione;
- di ricreazione;
- di assistenza sociale, sanitaria o culto.
Ai sensi dell'art. 100 co. 1 del TUIR, le spese sopraelencate sono deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazione di lavoro dipendente.
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2) Omaggi e imposizione in capo ai dipendenti
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2024, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit (art. 1 co. 16 - 17 della L. 213/2023):
- 1.000,00 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
- 2.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nella soglia dei fringe benefit per il periodo d’imposta 2024 è possibile includere anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento;
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.