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BONUS NATALE COME LO RICEVE CHI NON HA LA TREDICESIMA A DICEMBRE?

Bonus Natale come lo riceve chi non ha la Tredicesima a Dicembre?

Possibili soluzioni per l'erogazione del Bonus Natale a operai edili , lavoratori intermittenti e operai agricoli OTD. Sempre necessaria la richiesta con autocertificazione

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Il Bonus Natale è un importo una tantum di 100 euro esente IRPEF ,  introdotto con il Dl 113/2024 e successivamente modificato con il Dl 167/2024. 

È destinato ai lavoratori subordinati  con figli  e con reddito inferiore a 2mila euro e  per la norma  generalmente erogato insieme alla tredicesima mensilità. Tuttavia, per alcune categorie che non ricevono la tredicesima a dicembre, si sono generati dubbi operativi. Le categorie interessate sono:

  1. Lavoratori con contratto a chiamata e lavoratori con rateo di tredicesima mensile ai quali la gratifica natalizia viene distribuita mensilmente. 
  2. Operai del settore edile che ricevono la gratifica natalizia tramite una maggiorazione sulla retribuzione versata dalla Cassa Edile. 
  3. Operai agricoli a tempo determinato (OTD): per i quali la tredicesima è inclusa nel terzo elemento retributivo previsto dal contratto collettivo. 

Vediamo le soluzioni  operative proposte dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

1) Erogazione Bonus Natale per i lavoratori senza tredicesima a dicembre

Chi non riceve la tredicesima a dicembre può ricevere il Bonus Natale attraverso:

  • Cedolino aggiuntivo durante il periodo natalizio per indicare chiaramente l’erogazione del bonus.
  • Anticipo  con la busta paga di  novembre 2024 o dicembre, come suggerito dai Consulenti del Lavoro, che sconsigliano invece l'utilizzo della busta paga di gennaio 
  • Compensazione con le imposte con la dichiarazione dei redditi successiva, in caso di mancata erogazione diretta, 

In particolare un approfondimento della Fondazione studi per quanto riguarda gli operai edili  che ricevono la gratifica tramite Cassa edili , sottolinea che  nulla vieta "che il datore di lavoro possa comunque procedere all’erogazione dell’indennità anche agli operai posto che comunque nel mese sta procedendo all’accantonamento della retribuzione dovuta a tale titolo e posta dal CCNL a suo carico anche se materialmente erogata dalla Cassa edile. Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Dl 113/2024 potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori. Naturalmente, il lavoratore dovrà tenere conto ai fini dei requisiti in parola del reddito di lavoro dipendente conseguito dalla Cassa edile nel corso del periodo d’imposta”.

Condividono questa soluzione alcune casse edili  locali anche se la cassa Edile nazionale non si  è espressa ufficialmente.

Da sottolineare anche che in ogni caso il lavoratore deve fare richiesta scritta di erogazione con una autodichiarazione sul possesso dei requisiti  (QUI UN FAC SIMILE)

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