Dalla commissione europea chiarimenti in materia di sostenibilità. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ. Ecco spiegato chi è il “terzo indipendente accreditato”.
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1) Sostenibilità e terzo indipendente accreditato
Che cosa si intende per «terzo indipendente accreditato» di cui all’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva contabile e all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva sulla revisione contabile?
Il considerando 63 della CSRD recita: « Gli Stati membri dovrebbero garantire che, quando il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico.
Tale messa a disposizione della relazione non dovrebbe pregiudicare l'esito dell'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità da cui la verifica da parte di terzi dovrebbe rimanere indipendente. Inoltre, non dovrebbe comportare alcuna duplicazione del lavoro tra il revisore o il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità che rilascia l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità e il terzo indipendente accreditato.».
Per «terzo indipendente accreditato» si intende un soggetto, solitamente un esperto diverso dal revisore legale o dal prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità (IASP) che rilascia l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della dichiarazione sulla sostenibilità, che potrebbe verificare parti della rendicontazione di sostenibilità, come le emissioni di gas a effetto serra. La CSRD impone che vi sia trasparenza sui risultati del lavoro svolto da tale soggetto e che non vi siano casi di sovrapposizione con quello dei revisori legali/degli IASP[1].
[1] Articolo 34, paragrafo 6, della direttiva contabile e articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile
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