L'IVA all'importazione è un aspetto importante del sistema fiscale e doganale. Sulla base delle informazioni contenute nei documenti forniti, ecco come bisogna considerare l'IVA all'importazione.
Secondo il nuovo decreto legislativo 141/2024, l'IVA all'importazione è esplicitamente inclusa tra i diritti di confine. Questo significa che:
- L'IVA all'importazione è ora considerata a tutti gli effetti un diritto di confine.
- Si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale anche all'IVA all'importazione.
L'IVA all'importazione non costituisce diritto di confine nei seguenti casi:
a) Immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'UE (regime doganale 42).
b) Immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale (deposito IVA).
In conclusione, l'IVA all'importazione è ora considerata un diritto di confine a tutti gli effetti, con alcune specifiche eccezioni. La sua gestione richiede attenzione alle nuove normative e alle procedure doganali, con particolare riguardo ai nuovi regimi semplificati come l'IOSS per le vendite a distanza di beni di valore modesto.