L'autotutela obbligatoria e facoltativa si applicano in situazioni diverse, come stabilito dal recente D.Lgs. 219/2023. Ecco un quadro dettagliato:
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1) Autotutela obbligatoria e Autotutela Facoltativa
Autotutela Obbligatoria (Art. 10-quater, L. 212/2000):
L'amministrazione finanziaria deve procedere all'annullamento degli atti impositivi o rinunciare all'imposizione nei seguenti casi di "manifesta illegittimità":
- Errore di persona
- Errore di calcolo
- Errore sull'individuazione del tributo
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
- Errore sul presupposto d'imposta
- Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
- Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza
Limiti all'autotutela obbligatoria:
- Non si applica in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria
- Non si applica decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione
Autotutela Facoltativa (Art. 10-quinquies, L. 212/2000):
Si applica in tutti i casi non rientranti nell'autotutela obbligatoria. L'amministrazione può:
- Annullare totalmente o parzialmente l'atto di imposizione
- Rinunciare all'imposizione
Caratteristiche dell'autotutela facoltativa:
- Non necessita di istanza di parte
- Può essere applicata anche in pendenza di giudizio
- È esercitabile anche in caso di atti definitivi
- Si attua in presenza di illegittimità dell'atto o dell'imposizione
- Si applica per infondatezza dell'atto o dell'imposizione
2) Condizioni comuni e differenze
In entrambi i casi, l'autotutela:
- Può essere esercitata anche se l'atto è divenuto definitivo
- Non è preclusa dalla pendenza di giudizio
- Non è preclusa dal mancato esercizio del diritto di impugnazione
- Non è preclusa dalla definitività dell'atto impositivo
La differenza fondamentale sta nel fatto che l'autotutela obbligatoria deve essere esercitata dall'amministrazione in presenza di errori manifesti, mentre quella facoltativa lascia un margine di discrezionalità all'ufficio, che valuterà caso per caso l'opportunità di procedere all'annullamento o alla rettifica dell'atto.
In ogni caso, l'esercizio dell'autotutela deve bilanciare l'interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme fiscali con i principi di buona fede, collaborazione e affidamento nei rapporti tra amministrazione e contribuente.