La questione dell'impugnabilità dell'atto di autotutela davanti al giudice tributario è stata oggetto di evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Ecco un quadro aggiornato della situazione:
Modifiche recenti:
Il D.Lgs. n. 220/2023 ha introdotto importanti novità, modificando l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Ora è espressamente prevista l'impugnabilità:
a) del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000)
b) del rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000)