1. Durata del congedo:
- o Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all'altro genitore.
- o Entrambi i genitori hanno diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, da utilizzare in alternativa tra loro.
- o Il periodo massimo complessivo per coppia è di 9 mesi.
2. Periodo di fruizione:
- o Il congedo può essere fruito entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).
3. Calcolo dell'indennità:
- o Per i lavoratori dipendenti: 30% della retribuzione media giornaliera. (per l'anno 2024 la percentuale prevista è dell'80% per i primi due mesi a condizione che: i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione e il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità. Ulteriori ampliamenti sono previsti con la legge di bilancio 2025
- o Per gli iscritti alla Gestione separata: 30% del reddito di lavoro relativo alla contribuzione maggiorata (0,72%), calcolato con le modalità previste per l'indennità di maternità.