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CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

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COSA SI INTENDE PER TEMPESTIVITÀ AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DI SINDACI E REVISORI?

Cosa si intende per tempestività ai fini della responsabilità di Sindaci e Revisori?

Gestione della crisi. Segnali d’allarme e obblighi di segnalazione. La nozione di “tempestività” ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità di Sindaci e Revisori

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Il concetto di "tempestività" nella segnalazione da parte di Sindaci e Revisori è stato recentemente chiarito dal Correttivo-ter, introducendo precisi termini temporali per l’esonero o l’attenuazione delle loro responsabilità in caso di crisi aziendale. Di seguito un estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi

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Leggi il libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi

1) Nozione di “tempestività” ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità di Sindaci e Revisori

L’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 25-octies C.C.I.I., ultimo periodo, recentemente introdotto dal Correttivo-ter, consente oggi di definire in termini temporali il concetto di “tempestività” della segnalazione, prima lasciata alla valutazione dell’Organo di Controllo; infatti “la segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’Organo di Controllo o di revisione”. Non sfuggirà al lettore attento che, nel richiamare le condizioni in cui versa l’impresa, tali da far emergere l’obbligo della segnalazione (crisi o insolvenza) in capo a sindaci e revisori, ai fini della “tempestività” da invocare per l’esonero o attenuazione delle responsabilità viene richiamata unicamente quella di “crisi” di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e non anche quella di insolvenza di cui alla lettera b).

Dalla lettura combinata dell’art. 2 comma 1 (definizioni) e del riformulato secondo comma dell’art. 25-octies C.C.I.I. ne deriva che:

  • se la società presenta segnali che possano presupporre uno stato di “crisi” (art. 2, comma 1, lett.a) C.C.I.I.), con l’evidenza dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, è riconosciuta la possibilità di ridurre o escludere la responsabilità di Sindaci o Revisori qualora abbiano formalizzato la comunicazione all’Organo Amministrativo via pec non oltre sessanta giorni dal momento in cui tale “stato di crisi” si è manifestato;
  • se invece tale comunicazione è stata inviata oltre tale termine oppure quando la società era già insolvente (art. 2, comma 1, lett. b) C.C.I.I.), ossia quando sono verificati in capo al debitore inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non è prevista alcuna attenuazione della responsabilità, specie se poi, successivamente, per la società venga accertato lo stato di insolvenza con l’apertura di una procedura concorsuale.

Estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi

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Fonte immagine: Foto di Nile da Pixabay

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