La NASpI decorre, nei casi di crisi di impresa, dalla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte del curatore o dalla data delle dimissioni del lavoratore. Questo è quanto stabilito dall’art. 190 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dal correttivo-ter (DLgs. 136/2024).
Vediamo in dettaglio i termini per la presentazione delle domande .
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Ai sensi dell’art. 189 CCII, i rapporti di lavoro cessano in mancanza di subentro da parte del curatore, quando:
Per effetto del correttivo-ter (DLgs. 136/2024) il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda NASpI (art. 6 DLgs. 22/2015) non decorre dalla cessazione, ma dalla comunicazione della cessazione o dalle dimissioni del lavoratore.
Questo cambiamento garantisce che il lavoratore possa formalizzare la richiesta solo quando sia effettivamente a conoscenza della cessazione.
Si ricorda in proposito che secondo la circolare INPS n. 21/2023: