La NASpI decorre, nei casi di crisi di impresa, dalla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte del curatore o dalla data delle dimissioni del lavoratore. Questo è quanto stabilito dall’art. 190 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dal correttivo-ter (DLgs. 136/2024).
Vediamo in dettaglio i termini per la presentazione delle domande .
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1) Naspi e Cessazione del rapporto di lavoro: le novità del DLGS 136 2024
Cessazione del rapporto di lavoro:
Ai sensi dell’art. 189 CCII, i rapporti di lavoro cessano in mancanza di subentro da parte del curatore, quando:
- I lavoratori rassegnano le dimissioni nel periodo di sospensione.
- Il curatore comunica il recesso.
- Decorrono quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale (salvo proroghe), senza comunicazione di subentro.
Termini per la presentazione della domanda:
Per effetto del correttivo-ter (DLgs. 136/2024) il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda NASpI (art. 6 DLgs. 22/2015) non decorre dalla cessazione, ma dalla comunicazione della cessazione o dalle dimissioni del lavoratore.
Questo cambiamento garantisce che il lavoratore possa formalizzare la richiesta solo quando sia effettivamente a conoscenza della cessazione.
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2) Decorrenza Domanda Naspi : Chiarimenti INPS:
Si ricorda in proposito che secondo la circolare INPS n. 21/2023:
- Per le dimissioni, il termine decorre dalla data in cui sono rassegnate.
- Per il recesso del curatore, il termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione.
- Per le ipotesi di cessazione per decorso dei termini (senza subentro del curatore), dalla data in cui il rapporto si intende cessato.
In sintesi, la decorrenza dei termini per la NASpI, in caso di crisi di impresa, tiene conto del momento in cui il lavoratore viene messo nelle condizioni di richiederla, evitando che possano verificarsi decadenze per mancanza di informazioni tempestive.
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