Con il Pronto Ordini n 78 del 29 ottobre il cui oggetto è iscrizione STP - Socio investitore STP già socio professionista STA - Incompatibilità ex art. 10, c. 6, Legge n.183/2011 il CNDCEC replica ad un quesito sui soci investitori di STP.
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DIRITTO/
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI/
IL SOCIO DI UNA STA PUÒ ESSERE SOCIO INVESTITORE DI UNA STP?
Con il Pronto Ordini n 78 del 29 ottobre il cui oggetto è iscrizione STP - Socio investitore STP già socio professionista STA - Incompatibilità ex art. 10, c. 6, Legge n.183/2011 il CNDCEC replica ad un quesito sui soci investitori di STP.
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L’Ordine di Roma chiede chiarimenti in merito alla richiesta di iscrizione di una Società tra Professionisti che conta tra i soci non professionisti un avvocato già socio professionista di una Società tra Avvocati.
In particolare, l’Ordine scrivente pone il seguente quesito: “Posto che l’art. 10, c. 6, della legge n. 183 del 2011, rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” prevede che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”, e l’esercizio della professione forense in forma societaria è disciplinato da una specifica normativa di settore prevista nell’art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, ai fini dell’interpretazione della richiamata disposizione sul regime delle incompatibilità, si ritiene opportuno acquisire il parere del Consiglio Nazionale in merito all’inclusione, o meno, delle Società tra Avvocati, nella categoria delle Società tra Professionisti”.
Il CNDCEC ricorda che con riguardo alla partecipazione del socio avvocato in STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella speciale recata dall’art. 5 della legge n. 247/2012, al tempo vigente
Si è chiarito che attualmente la disciplina della STA è contenuta nell’art. 4-bis della legge n. 247/20122, espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria.
Il pronto ordini evidenzia anche che la materia è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione (SS.UU.19 luglio 2018 n. 19282) la quale ha ritenuto che il carattere speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione recata dall’art. 10 della legge n. 183/2011 3.
L’esercizio dell’attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva, dunque, alle STA (ex art. 4-bis della legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito a STP costituite ex lege n. 183/2011 esercitare l’attività forense in forma societaria; tuttavia, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all’art. 18 legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi a una STP ex lege n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all’interno di tale società la tipica e riservata attività forense.
Con riguardo all’ipotesi della partecipazione a una STP ex lege n. 183/2011 da parte di un avvocato in qualità di socio non professionista che, al contempo, rivesta anche la qualifica di socio professionista in una STA ex art. 4-bis, legge n. 247/2012, sembrerebbe potersi ritenere che non si incorra nella incompatibilità prevista dall’ art. 10, comma 6, della n. 183/2011 secondo cui “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti”, poiché in tale evenienza, essendo la STA soggetta alla disciplina speciale recata della menzionata legge n. 247/2012, non trova applicazione il sopra richiamato art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011.
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