Non potranno essere rimborsate al lavoratore in regime di esenzione le spese di trasferimento relative al percorso casa-lavoro.
Il concetto di trasferta, sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), è definito in base alla sede di lavoro.
Pertanto, le spese di trasferimento relative al tragitto casa-lavoro non possono essere rimborsate al lavoratore in regime di esenzione fiscale.
Tuttavia, rientrano tra i rimborsi esenti quelli relativi a trasferte per gare, eventi, manifestazioni sportive o missioni fuori dalla sede di lavoro.
È comunque possibile che il lavoratore richieda il rimborso di altre spese, purché previste dagli accordi contrattuali. In questo caso, però, tali rimborsi non beneficeranno dell’esenzione e concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato (nel caso di co.co.co.).
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