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CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’ENASARCO?

Chi deve iscriversi all’Enasarco?

Guida per agenti e rappresentanti . Ecco chi deve iscriversi all'ENASARCO

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L’iscrizione al Fondo di previdenza ENASARCO è un obbligo che riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio, siano essi operanti come singoli professionisti o all'interno di una società. La normativa stabilisce che devono iscriversi all'ENASARCO tutti coloro che operano in forma individuale, societaria o associativa, indipendentemente dalla tipologia giuridica della società (società di capitali o società di persone), purché i soci siano responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali.

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Enasarco: soggetti obbligati all'iscrizione

Gli agenti e i rappresentanti di commercio che lavorano sul territorio italiano per conto di aziende italiane o straniere, che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, sono tenuti a iscriversi alla Fondazione ENASARCO. Vediamo alcuni esempi di società:

  • Società in nome collettivo (SNC): in questo caso, tutti i soci devono essere iscritti all'ENASARCO.
  • Società in accomandita semplice (SAS): solo i soci accomandatari devono essere iscritti, a meno che non si verifichino i casi particolari previsti dall’art. 2314, comma 2 del Codice Civile.

Enasarco: procedura di iscrizione

La responsabilità dell'iscrizione spetta alla ditta preponente, che deve provvedervi entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di agenzia. Al momento della prima iscrizione, vengono assegnati tre distinti numeri di identificazione:

  • Numero di posizione per la ditta preponente,
  • Numero di matricola per l’agente,
  • Numero identificativo per la società di agenzia.

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Enasarco: obblighi contributivi per agenti operanti all'estero

Anche i mandati di agenzia conferiti prima e dopo l’entrata in vigore del Regolamento delle attività istituzionali ad agenti operanti all’estero, già iscritti alla Fondazione al 31 dicembre 2003, sono soggetti a obbligo contributivo. Questo vale anche per le situazioni disciplinate dalle normative comunitarie.

Enasarco: preponenti stranieri e facoltà di iscrizione

Nel caso di preponenti stranieri senza sede o dipendenze in Italia, questi sono comunque tenuti a iscrivere alla Fondazione i propri agenti se questi operano abitualmente o svolgono una parte significativa della loro attività in Italia. Inoltre, è prevista la possibilità di iscrizione facoltativa per quegli agenti che, pur lavorando prevalentemente all’estero per una ditta straniera, desiderano comunque essere iscritti all’ENASARCO.

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Fonte immagine: Foto di Daniel Reche da Pixabay

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