Il tema del licenziamento durante l'assenza per malattia è da sempre oggetto di numerosi contenziosi, soprattutto quando il datore di lavoro contesta al dipendente di aver svolto attività potenzialmente lesive per la sua guarigione. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte ribadito che non tutte le attività svolte durante il periodo di malattia sono sufficienti a giustificare un licenziamento per giusta causa.
Un recente caso affrontato dalla Cassazione (ordinanza 23747/2024) fornisce un esempio di come i giudici debbano valutare con attenzione la condotta del lavoratore, mettendo in evidenza il principio secondo cui è illegittimo il licenziamento se le attività svolte durante la malattia non pregiudicano il rientro in servizio.
Lavoro in bar durante il periodi di malattia del dipendente: il caso
Il caso oggetto dell'ordinanza recente in questione riguarda un lavoratore licenziato per giusta causa dopo essere stato ripreso da una telecamera mentre svolgeva attività lavorativa nel bar di sua proprietà durante il periodo di assenza per malattia dal lavoro come dipendente in seguito ad un infortunio alla mano.
La società datrice di lavoro aveva ritenuto che tali attività potessero compromettere la guarigione del lavoratore e, di conseguenza, il suo rientro in servizio.
La Corte d’Appello di Catanzaro, e successivamente la Cassazione, hanno respinto la tesi del datore di lavoro, sottolineando che la maggior parte delle attività svolte dal lavoratore non erano tali da pregiudicare la guarigione.
Nello specifico, solo quattro episodi di lieve entità – come lo spostamento di un tavolino o di alcune sedie – potevano essere considerati rilevanti, ma erano avvenuti a distanza di circa sette mesi dall'infortunio e a pochi giorni dalla conclusione del periodo di inabilità. Pertanto, secondo i giudici, non vi era prova sufficiente che tali episodi avessero effettivamente compromesso la guarigione del lavoratore.
La Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che le attività svolte durante l'assenza per malattia siano idonee a ritardare o pregiudicare la guarigione. In questo caso, la condotta del lavoratore è stata considerata irrilevante rispetto all’addebito mosso dall’azienda, e il licenziamento è stato dichiarato illegittimo.
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