Si, la pensione del titolare dell'assegno o del lavoratore che ha maturato il diritto a pensione, spetta anche al coniuge separato o divorziato, con alcune specificazioni .
L'articolo è tratto dall'ebook La pensione ai superstiti di D. Seghieri nella Collana Facile per tutti
Hanno accesso infatti, oltre al coniuge e alla parte unita civilmente,
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che
- sia titolare dell’assegno di divorzio,
- che non sia passato a nuove nozze e
- che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal tribunale.
ATTENZIONE quando il coniuge passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti.
Vediamo piu in dettaglio alcuni casi particolari
- Separazione legale
Nei casi di separazione legale senza addebito a carico del coniuge superstite, non vi sono ostacoli per l’accesso alla pensione di reversibilità.
Inoltre, a seguito di sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione l’Inps ha chiarito che “il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti”.
- Assegno divorzile di mantenimento
Per la cassazione “Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare dell’assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto.(sentenza n. 4608/2010)
Secondo l’istituto previdenziale (msg. n. 16106/2009) anche la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione esclude il diritto del coniuge divorziato ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità (conforme Cass., n. 22434/2018).
- Ripartizione
Se l’ex coniuge prima del decesso ha contratto nuovo matrimonio - e quindi il coniuge divorziato concorre nel diritto alla reversibilità con il coniuge superstite - competerà unicamente al tribunale attribuire due diverse quote di pensione, tenendo conto della durata dei rispettivi periodi di matrimonio.
Anche il periodo di convivenza prematrimoniale vale ai fini del calcolo dell’esatta quota spettante. Lo ha stabilito la Cassazione con le sentenze nn. 2471, 15148 e 15164/2003, 23670/2011, 10391/2012, 6019 e 14793/2014
- Concorso con i figli
In caso di concorso con i figli superstiti, al coniuge superstite (anche se divorziato) - o ai coniugi - è riservata l’aliquota del 60% (...) Se c’è concorso, invece, con genitori ovvero fratelli o sorelle dell’assicurato o del pensionato, il coniuge superstite avente diritto, anche se divorziato, esclude sia gli uni che gli altri dal diritto alla pensione.
- Unioni civili
Con il msg. n. 5171/2016 l’Inps ha chiarito che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge (L. n. 76/2016)”. Con la sentenza n. 24694/2021, la Cassazione ha stabilito che la norma non può essere applicata retroattivamente.
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