A tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e della loro esigenza di dedicarsi agli impegni della vita familiare, sentimentale e sociale, la Costituzione, la normativa di legge e la contrattazione collettiva si preoccupano di garantire ai dipendenti la fruizione di ore di assenza nel corso delle quali è comunque garantita una copertura economica a carico del datore di lavoro.
In termini di tutele e quantità di ore di assenza spettanti, l’istituto principale è rappresentato dalle ferie.
Come noto la normativa prevede una durata minima delle ferie di 4 settimane per un anno di servizio, da fruire in periodo concordato tra lavoratore e datore di lavoro.
L'articolo è tratto dall'ebook Guida alle ferie nel lavoro dipendente della nostra collana Facile per Tutti |
Cosa accade se, nel corso delle ferie dei dipendenti si verificano altri eventi che causerebbero comunque una assenza dal posto di lavoro?
Ecco di seguito una tabella riepilogativa:
Evento | Conseguenze sulle ferie |
Malattia - insorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi durante le stesse | La malattia decorre regolarmente senza incidere sulle ferie, che saranno godute in un momento successivo:
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Malattia – sopravvenuta | È sospeso il godimento delle ferie a patto che:
Un diverso orientamento della Cassazione (espresso con sentenza del 27 luglio 1996 numero 6808) afferma l’operatività della in ogni caso della sospensione, a patto che il lavoratore abbia attivato le procedure previste in generale per la verifica dello stato morboso |
Malattia del figlio fino a 8 anni | Quando comporta il ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore |
Festività | I giorni festivi previsti dalla legge o dalle consuetudini non possono essere computati nella durata minima delle ferie: se una festività cade nel periodo feriale è possibile prolungare le ferie o corrispondere il relativo trattamento economico senza prolungamento. Di norma la scelta è rimessa al datore di lavoro, a meno che i contratti collettivi prescrivano necessariamente il pagamento |
Periodo di prova e di preavviso | A norma dell’articolo 2109 del Codice civile è vietata la sovrapposizione delle ferie con i periodi di prova, di preavviso di licenziamento o di dimissioni |