Alla domanda ha risposto la circolare n. 13 del 13 giugno 2024 che ha precisato che la plusvalenza è tassabile anche nel caso che i lavori siano stati eseguiti nel condominio e non nell’unità venduta.
Recita infatti la circolare che “ non rileva la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo ….., che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare ceduta a titolo oneroso.”
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Ricordiamo che dal 1 gennaio 2024 per determinare la plusvalenza in caso di cessione di un immobile che ha beneficiato del Superbonus 110%, è necessario tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Se l'immobile viene venduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori del Superbonus, la plusvalenza è tassabile (salvo alcune eccezioni).
La plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto/costruzione dell'immobile, aumentato delle spese inerenti.
Nel caso di ristrutturazione con Superbonus che ha beneficiato dello sconto in fattura o cessione del credito:
- Se la vendita avviene entro 5 anni dalla conclusione dei lavori:
- Non si tiene conto delle spese relative al Superbonus 110%
- Se la vendita avviene tra 5 e 10 anni dalla conclusione dei lavori:
- Si tiene conto solo del 50% delle spese relative al Superbonus 110%
La plusvalenza così determinata può essere assoggettata a tassazione ordinaria o all'imposta sostitutiva del 26%.
La circolare chiarisce anche che la plusvalenza riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.
Unica eccezione la plusvalenza non è tassabile se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra l'acquisto/costruzione e la vendita o è pervenuto per successione.
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