Ecco la risposta dall’ebook Guida completa per la gestione di una farmacia:
Possono vendere farmaci online tutte le farmacie e gli esercizi commerciali (per semplicità definiremo genericamente come parafarmacie) che hanno già ottenuto la licenza e l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute alla vendita sul territorio mediante punti vendita fisici. Tuttavia, per vendere farmaci online ci sarà bisogno di un’ulteriore autorizzazione.
L’attività online può chiamarsi come il punto vendita fisico, ma nulla vieta di denominarla diversamente. In questo caso il farmacista potrebbe avviare un ramo d’azienda nuovo, separato da quello fisico, puntando a creare un’immagine e una strategia commerciale specifiche per il web.
Quindi il Dr. Rossi, titolare della Farmacia Rossi potrebbe essere titolare del sito internet www.farmaciarossi.it ma anche denominarlo www.superfarmonlinex.com.
Non possono vendere farmaci online tutti gli altri soggetti ed operatori commerciali compresi produttori e distributori all’ingrosso.
Come si richiede l’autorizzazione per la vendita di farmaci online
Altro passo che può spaventare è richiedere la specifica autorizzazione necessaria per la regolarità dell’e-commerce. L’iter è meno complesso di quanto si pensi e se la documentazione è completa e non ci sono errori o inesattezze nel giro di 60 giorni si potrebbe essere operativi. Il titolare della farmacia o parafarmacia interessato ad avviare un’attività di commercio elettronico deve inviare una richiesta di autorizzazione
- all’autorità regionale,
- alla provincia autonoma o
- ad altra autorità territoriale competente individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.
Leggi l’ebook Guida completa per la gestione di una farmacia per consultare anche un fac simile di modello di domanda di autorizzazione alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione |
Ottenuta l’autorizzazione alla vendita online di farmaci, il titolare della farmacia/parafarmacia, deve richiedere al Ministero della Salute la registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali, nonché la copia digitale del logo identificativo nazionale, di cui al Decreto Direttoriale 6 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 19 del 25 gennaio 2016), ed il collegamento ipertestuale alla pagina dell’elenco corrispondente alla propria farmacia/parafarmacia.
A tal fine, il titolare, deve accedere alla pagina del portale del Ministero concernente l’autorizzazione alla vendita on line e seguire la procedura informatica ivi indicata (https://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/).
Seguendo i passaggi richiesti dalla procedura:
- Tipologia (Farmacia o Parafarmacia)
- Codice Sede
- Dati Sede
- Soggetto Giuridico
- Rappresentante Legale
- Indirizzo Web
verrà generata una domanda precompilata da inviare a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected], allegando, in formato elettronico,
- la copia del documento di identità del richiedente (titolare di farmacia / parafarmacia),
- nonché la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione, dalla provincia autonoma, o da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.
L’Ufficio competente del Ministero, espletati i dovuti accertamenti, provvederà a registrare il richiedente nell’elenco ed a trasmettere mezzo posta elettronica certificata, una copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo stesso.
Il collegamento ipertestuale deve essere inserito nell’immagine del logo in modo tale che, cliccando sulla stessa, l’utente venga automaticamente reindirizzato al portale web del Ministero.
Estratto dall'ebook Guida completa per la gestione di una farmacia