HOME

/

FISCO

/

INTERPELLO 2024

/

COSA DEVE CONTENERE L’ISTANZA DI INTERPELLO?

Cosa deve contenere l’istanza di interpello?

Domanda di interpello 2024: cosa contiene l’istanza e cosa allegare

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'istanza d'interpello rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione dei contribuenti per ottenere chiarimenti dall'Amministrazione finanziaria riguardo l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione di disposizioni tributarie in casi concreti e personali. Questo strumento è particolarmente utile in situazioni di incertezza normativa, permettendo al contribuente di agire con maggiore sicurezza e conformità alle leggi vigenti.

Il seguente articolo è un estratto dall’ebook Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) di Antonio Catullo

L'istanza d'interpello deve contenere:

a) i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel caso di dubbi riguardanti detrazioni e deduzioni di un costo/di una spesa, l'istanza deve contenere espressamente i dati del contribuente che intende beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, della relativa detrazione/deduzione;

b) l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso); ricordiamo infatti che, per tutti i tipi di interpello, la finalità è rappresentata esclusivamente dall’acquisizione di “una risposta riguardante fattispecie concrete e personali” (cfr. art. 11, comma 1, dello Statuto);

c) le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

d) l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;

e) la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;

f) la sottoscrizione dell' istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell' articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

La mancanza delle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta tout court l’inammissibilità dell’istanza; nel caso in cui le istanze siano carenti degli altri dati sopra indicati l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.7

Se il contribuente non provvede, l’istanza è dichiarata inammissibile (cfr. infra nel presente capitolo le altre cause di inammissibilità). La richiesta di regolarizzazione è notificata o comunicata al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Se mancano del tutto i recapiti del contribuente la notifica è eseguita presso quelli risultanti dai registri ufficiali di PEC o dall’anagrafe tributaria8.

Estratto dall’ebook Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) di Antonio Catullo

Cosa allegare all'istanza di interpello?

All’istanza devono essere allegati:

  • documenti in copia, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevanti ai fini della risposta;
  • pareri resi dall'ufficio competente, nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente9.

 In relazione alla predetta documentazione è data facoltà al contribuente di presentare la stessa, oltre che in forma cartacea, anche su supporto informatico (ad esempio DVD, CD, etc.) sia nel caso di interpello presentato mediante consegna a mano, che tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. Il contribuente deve trasmettere la documentazione integrativa con le modalità di presentazione consentite per l’istanza (preferibilmente su supporto informatico) ovvero deve chiarire i motivi della mancata esibizione.

Il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione così richiesta comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge10.

Secondo la novella introdotta dal menzionato decreto legislativo n. 219 del 2023, le notizie, i dati, le informazioni, gli atti, i registri e i documenti non forniti a seguito di richiesta in fase di istruttoria dell’istanza possono comunque essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede di accertamento e/o contenzioso11.

Estratto dall’ebook Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) di Antonio Catullo

Note:

7 Cfr. l’art. 3 del decreto interpelli.

8 Cfr. il § 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 4 gennaio 2016.

9 Cfr. l’art. 3, comma 2, del decreto interpelli.

10 Cfr. l’art. 4 del decreto interpelli.

11 Cfr. l’art. 11, nuovo comma 8, dello Statuto; cfr. anche l’art. 6, comma 3 del decreto interpelli.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Consulta l’ebook Guida completa agli interpelli con Formulario (eBook) di Antonio Catullo

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Tag: INTERPELLO 2024 INTERPELLO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE · 09/08/2024 Cessione esportazioni: formazione plafond IVA acconti

Cessione all'esportazione e modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti. Chiarimenti dal Fisco 6 agosto 2024

Cessione esportazioni: formazione plafond  IVA acconti

Cessione all'esportazione e modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti. Chiarimenti dal Fisco 6 agosto 2024

Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi

Gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima da calcolare al tasso legale vigente alla data del versamento della 1° rata

Cosa deve contenere l’istanza di interpello?

Domanda di interpello 2024: cosa contiene l’istanza e cosa allegare

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.