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CREDITO D'IMPOSTA ZES È CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI?

Credito d'imposta ZES è cumulabile con altre agevolazioni?

Il credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno è cumulabile con altre misure, tipo la Legge Sabatini? L'Ade spiega il si per il cumulo e le condizioni

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Oggi 12 luglio è l'ultimo giorno per inviare la comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato una serie di FAQ del giorno 11.07 a beneficio di chi deve ancora inviare la suddetta comunicazione.

Tra le risposte fornite dall'agenzia ve n'è una che chiede la cumulabilità del credito di imposta in oggetto con altre agevolazioni, vediamo i dettagli.

Credito d'imposta ZES è cumulabile con altre misure?

Veniva richiesto se sia possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative).

Le Entrate hanno replicato che in base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”

Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.

Leggi anche: Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini per approfondimenti ulteriori.

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