Con una FAQ del 19 giugno le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sulle spese per la procreazione medica assistita (PMA) effettuata all'estero.
In particolare, si chiede se siano spese mediche detraibili e se si quali documentazione è necessaria.
Il Fisco risponde che tali spese sono detraibili a certe condizioni che di seguito vengono dettaagliate.
Viene premesso che, in materia di PMA la disciplina di riferimento è prevista dalla Legge n 40/2004 e precisato che le spese sostenute all’estero nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita sono detraibili a condizione che:
- siano eseguite per le finalità consentite in Italia
- e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero.
Inoltre, dalla documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute, o da apposita dichiarazione di un medico specializzato italiano, deve risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.
In presenza di documentazione sanitaria in lingua estera, occorre produrre una traduzione in italiano sulla base delle regole generali.
In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta come chiarito dalla Circolare n 18/2016 .
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