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QUALE TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO DA REMOTO PER DATORI ESTERI?

Quale trattamento fiscale del lavoro da remoto per datori esteri?

Il lavoratore italiano residente in Italia è soggetto a tassazione esclusiva in Italia per i redditi derivanti dal lavoro svolto in smart working per un datore di lavoro estero

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Chiarimenti su come gestire dal punto di vista fiscale un lavoratore in smart working che lavora dall’Italia per una ditta straniera

Per gestire correttamente dal punto di vista fiscale un lavoratore che svolge smart working dall'Italia per un datore di lavoro estero, è necessario considerare diverse normative e convenzioni internazionali. 

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Nel caso concreto il lavoratore italiano è dipendente di una ditta Croata, ubicata in territorio croato, ma che lavora in smart working dall’Italia (dove ha la residenza).

Residenza Fiscale

Secondo l'art. 2, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sono considerati residenti ai fini delle imposte sui redditi le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia:

  • la residenza ai sensi del codice civile o
  • il domicilio nel territorio dello Stato ovvero
  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Questo implica che la residenza fiscale si determina sulla base di questi criteri e non sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni

Le norme interne devono essere coordinate con le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia. In particolare, l'art. 15, paragrafo 1 del Modello OCSE prevede la tassazione dei redditi da lavoro subordinato nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l'attività lavorativa non venga svolta nell'altro Stato contraente. In tal caso, i redditi possono essere tassati in entrambi gli Stati. In sostanza, la citata disposizione stabilisce la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza quando l'attività è ivi svolta.

Interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso diverse circolari e risposte a interpelli come determinare il luogo di prestazione dell'attività lavorativa:

  • C.M. n. 25 del 2023: Il lavoro dipendente è considerato svolto nel luogo dove il lavoratore è fisicamente presente durante l'attività remunerata, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente.
  • Risposta Interpello n. 628 del 2021: Specifica che nei casi di telelavoro, il luogo di prestazione è il luogo fisico di presenza del lavoratore. 

Caso Specifico

Nel caso in esame, un cittadino italiano residente in Italia che lavora da remoto per una ditta croata, produce redditi di lavoro dipendente imponibili esclusivamente in Italia. Questo è confermato anche dalla Risposta Interpello Agenzia Entrate n. 124 del 2023.

Rischio di Stabile Organizzazione

Si deve considerare anche il rischio che l'attività svolta dal lavoratore presso la propria abitazione possa configurare una stabile organizzazione per il datore di lavoro estero in Italia. Questo potrebbe avere implicazioni fiscali per il datore di lavoro croato.

Conclusioni

  • Il lavoratore italiano residente in Italia è soggetto a tassazione esclusiva in Italia per i redditi derivanti dal lavoro svolto in smart working per un datore di lavoro estero.
  • È essenziale verificare se l'attività del lavoratore possa configurare una stabile organizzazione del datore di lavoro estero in Italia, che avrebbe ulteriori conseguenze fiscali.

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