Il Consiglio dei Ministri, l’11.06.2024, ha approvato il “Decreto” che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.
L’articolo 18 (Disposizioni transitorie) del Decreto, detta le norme di coordinamento necessarie per assicurare la corretta implementazione del nuovo regime.
In particolare Il comma 4 prevede che sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità i revisori:
- che risultano iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 e
- che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e
- abbiano prodotto domanda di abilitazione con le modalità definite dal decreto di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
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Al comma 5 è inoltre previsto che il MEF provvede all’annotazione dell’abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4.
Successivamente all'abilitazione per mantenere l'iscrizione occorre acquisire almeno 10 crediti caratterizzanti la sostenibilità (Codici Materia MEF D) , in aggiunta a quelli caratterizzanti già previsti per il registro dei revisori legali (codici Materia MEF A).
Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, all’articolo 5, comma 5, sono state infatti apportate le seguenti modificazioni: “i revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità”.
Gli iscritti abilitati, rispettano gli obblighi di formazione continua a partire dall’anno successivo a quello di abilitazione.
Si ricorda che, il processo di implementazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) prevede una serie di scadenze per le diverse categorie di imprese.
Di seguito è riportata una panoramica delle fasi di attuazione:
Fase di Implementazione | Categorie di Imprese Coinvolte | Dettagli |
dal 2024 | Grandi imprese già soggette alla NFRD | Applicazione dei nuovi requisiti della CSRD per le imprese che erano già soggette alla NFRD. |
dal 2025 | Grandi imprese non precedentemente soggette | Inclusione delle grandi imprese non precedentemente coperte dalla NFRD nei nuovi requisiti. |
dal 2026 | Piccole e medie imprese quotate (PMI) | Estensione dei requisiti della CSRD alle PMI quotate, con obblighi di rendicontazione. |