Se chi muore, e fa testamento, lascia:
- il coniuge, senza figli: il coniuge superstite eredita almeno ½ del patrimonio. L’altra metà è “quota disponibile” e dal testatore può essere data a chi vuole, tramite un testamento;
- il coniuge ed un figlio: al coniuge superstite spetta almeno 1/3 del patrimonio, al figlio spetta necessariamente l’altro 1/3 e il residuo 1/3 è quota disponibile;
- il coniuge e due o più figli: al coniuge superstite spetta necessariamente ¼ del patrimonio, ai figli ½ in quote uguali tra loro; il residuo ¼ è quota disponibile tramite testamento;
- il coniuge, non ci sono figli, ma ci sono genitori: ½ del patrimonio è riservato al coniuge, ¼ spetta necessariamente ai genitori mentre il residuo ¼ è quota disponibile mediante testamento.
Non essendo eredi legittimari, i fratelli o sorelle (o gli altri parenti di grado successivo) non hanno rilevanza giuridica in caso di eredità testamentaria.
Oltre alla sua quota ereditaria, il coniuge superstite ha sempre e comunque il diritto di abitazione sulla casa coniugale, ed il diritto d’uso sui mobili che lì sono posti all’apertura della successione.
Lo prevede l’art. 540, comma II c.c. per cui: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Il diritto di abitazione non si applica sempre e comunque, ma ci sono dei limiti.
L’approfondimento continua con la lettura dell’ebook Dividere l’eredità. Vedi anche il caso del coniuge separato e del coniuge divorziato.