La cessione di personal computer di nuova fabbricazione ai lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro, (imprese o enti soggetti a IRES), non costituisce un'ipotesi fiscalmente rilevante alle seguenti condizioni:
- acquisto e cessione nello stesso esercizio: Il datore di lavoro deve acquistare il personal computer e cederlo al dipendente nello stesso esercizio;
- addebito del prezzo di acquisto: Il dipendente deve pagare un importo pari al prezzo di acquisto sostenuto dal datore di lavoro.
L'agevolazione fiscale, rappresentata dalla differenza tra il valore di mercato del PC e il costo di acquisto addebitato al lavoratore, è valida anche se la cessione include i programmi di funzionamento dell'apparecchio.
L'uso di un telefono cellulare fornito dal datore di lavoro al dipendente è considerato un compenso in natura tassabile. La base imponibile in questo caso è rappresentata dai costi delle telefonate private, che il gestore di telefonia mobile addebita all'azienda.
Nel caso in cui il telefono sia di proprietà del dipendente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (Risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017) che la parte di costo relativa al servizio di telefonia e al traffico dati rimborsata al dipendente sulla base di un criterio forfetario, e non supportata da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate), non può essere esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Questo significa che tali rimborsi devono essere inclusi nella base imponibile del dipendente.
Riferimenti Normativi:
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 20 giugno 2017 numero 74/E