Il contratto collettivo nazionale del commercio recentemente rinnovato (Vedi in merito CCNL Commercio rinnovo 2024) all’articolo 216 prevede che:
“Gli aumenti che non siano di merito (...omissis....), possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali Accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dall’1° gennaio 2022.”.
In precedenza si specificava invece che
“A fronte di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Sembra, quindi, che siano assorbibili solo gli aumenti riconosciuti dal 1 .1.2022, lasciando non assorbibili i precedenti erogati entro il 31 dicembre 2021.
Giova forse ricordare che per aumenti di merito si intendono gli aumenti sul minimo contrattuale erogati a ciascun lavoratore in forma individuale sulla base delle sue specifiche capacità.
La novità quindi risulta essere il fatto che sono assorbibili solo gli importi erogati per acconti o anticipazioni su aumenti contrattuali a decorrere dal 1° gennaio 2022 , concordati ufficialmente in accordi sindacali, mentre quelli erogati sino al 31 dicembre 2021 non sono assorbibili.
Accordi individuali con i lavoratori che estendano l'assorbibilità sono da evitare perche rischiano di entrare in conflitto con questa clausola contrattuale.
Si conferma che, in generale, non sono mai assorbibili gli aumenti di merito e quelli collegati agli scatti di anzianità.
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