Per la fruizione dei benefici fiscali o contributivi sono previsti criteri di accesso specifici e sempre validi che ricordiamo nella lista seguente
- il rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva in tema di precedenza all’assunzione - d.lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. a) e b); ciò significa che gli incentivi non spettano se l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso di’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione)
- la tutela dello stato di crisi e il rispetto della riduzione dell’organico - lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. c) e d)
- in caso di somministrazione i benefici passano sull’utilizzatore - lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. e);
- il rispetto dell’incremento occupazionale netto- lgs. 150/2015, art. 31, co. 1, lett. f);
- la cumulabilità dei periodi coperti da sgravi- lgs. 150/2015, art. 31, co. 2;
- il rispetto degli adempimenti burocratici- lgs. 150/2015, art. 31, co. 3;
- il rispetto degli obblighi contributivi – L. 296/2006, art. 1, co. 1175;
- il rispetto degli obblighi in materia di legislazione sul lavoro – L. 296/2006, art. 1, co. 1175;
- le regole "de minimis" sugli Aiuti di stato - Regolamento (UE) n. 1408/2013;
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro – L. 296/2006, art. 1, co. 1175.
Con riguardo ai primi 6 punti, l' art 31 del dlgs 150 2015 prevede in particolare che :
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro media, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento si i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Novità Decreto 19 /2024: ripresa dei benefici con la regolarizzazione dei debiti
Il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 ha specificato anche le modalità di ripresa dei benefici in caso di violazione e successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi.
In particolare viene precisato con l'aggiunta del comma 1175-bis all'art 1 del d.lgs 296 2006, che “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate (...) , entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
Incentivo assunzione: ok con licenziamento per superamento comporto
Da sottolineare il fatto che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientra tra i liceniamenti che possano vietre la fuirzione di incentivi per nuove assunzioni.
Infatti questa tipologia di licenziamento si realizza quando il lavoratore supera il tempo massimo di assenza per malattia o infortunio previsto dal CCNL di riferimento,ed è stato spesso equiparato per giustificato motivo oggettivo, poiché si tratta di una situazione in cui l'impossibilità sopravvenuta del lavoratore di adempiere alle proprie mansioni è oggettiva, non è dovuta a ragione imputabili al datore di lavoro
L'INPS ha espresso nella circolare 57/2023, relativa all'esonero per gli under 36 previsto dalla L.197/2022, ha affermato e, richiamando le leggi precedenti (L.178/2020 e L.205/2017), che i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, compresi quelli per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, non impediscono il riconoscimento degli incentivi contributivi in quanto prevale l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore nel rapporto di lavoro.