Non è previsto un termine per la presentazione; è obbligatorio però che questa sia preventiva rispetto al momento in cui si manifesteranno gli effetti del comportamento su cui si chiede il parere.
In particolare va tenuto presente quanto segue:
IMPOSTA | TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE L’ISTANZA[1] |
Imposte dirette e IVA | Termini ordinari previsti per la presentazione della dichiarazione |
Altre imposte | Assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto (o connessi con) la fattispecie cui si riferisce l’istanza; ad esempio, per l’imposta di registro, l’istanza deve essere proposta prima della presentazione dell’atto alla registrazione |
In merito a questioni che abbiano rilevanza su più periodi d’imposta (si pensi per esempio alla rilevanza delle spese di ristrutturazione per la detrazione IRPEF), se l’istanza è presentata oltre il termine di scadenza di una dichiarazione interessata dal quesito, la risposta ha rilevanza per le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi .
Conseguenza del requisito della preventività dell’istanza è che la procedura non deve interferire con attività di controllo vertenti sulla questione oggetto di interpello, già poste in essere dall’Amministrazione finanziaria, riferite al contribuente o che producano effetti sullo stesso e di cui questi sia formalmente a conoscenza.
Fermo restando questo principio, è stata tuttavia ritenuta ammissibile, a seguito di interpello, la presentazione di dichiarazione integrativa a favore per i periodi d’imposta precedenti, per i quali il contribuente non ha beneficiato di un’agevolazione tributaria.[2]
[1] Cfr. l’art. 2, comma 2, del decreto interpelli.
[2] Cfr. la risposta Agenzia delle Entrate ad interpello del 5 agosto 2020 n. 245.
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