Nel corso dell’ultimo Telefisco 2024 il Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF ha chiarito che, fino a che non sarà adottato l’apposito decreto ministeriale, con cui verrà varato il modello di testimonianza scritta per il processo tributario, sarà utilizzabile il diverso modello previsto dal Codice di procedura civile (art. 257-bis e art. 103-bis delle relative disposizioni attuative) e dal DM 17.02.2010.
Il tutto, evidentemente, pur con le modifiche del caso, come ad esempio riferimenti della Corte di Giustizia Tributaria che ha ammesso la prova testimoniale nel contenzioso in corso.
Testimonianza Processo Tributario: come si presenta?
Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 220/2023, di riforma del processo tributario, è intervenuto anche sulla disposizione del D.Lgs 546/1992 (art. 7, comma 4), in tema di testimonianza nel processo tributario.
E lo ha fatto stabilendo innanzitutto la facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.
Nello specifico viene oggi previsto, in deroga alle previsioni attuative del codice civile, che il testimone munito di firma digitale può:
- rendere la testimonianza su un apposito modulo, che sarà scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria non appena introdotto dal DM illustrato in precedenza, e
- sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, con successivo deposito telematico da parte del difensore della parte che ha reso la testimonianza.
In proposito la relazione illustrativa al Decreto evidenzia che il deposito tramite il difensore della parte che ha citato il testimone si rende necessario in quanto il testimone non ha accesso al SIGIT (ossia al “Portale del processo tributario telematico” – PTT).
Al di là delle recenti novità, l’art. 7 del D.Lgs 546/1992 – che disciplina i poteri delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado – prevede al comma 4 che non sia ammesso il giuramento e che la Corte, ove lo ritenga necessario, possa ammettere la prova testimoniale (da effettuarsi comunque in forma scritta) nonché infine che, ove la pretesa tributaria si fondi su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova sia ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.