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CREDITO IVA SOC. NON OPERATIVA: QUANDO SI PUÒ RIGENERARE?

Credito IVA soc. non operativa: quando si può rigenerare?

Società non operativa a cui era stato richiesto il credito IVA con cartella poi rateizzata: è possibile rigenerare il credito IVA se la società torna operativa?

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Con Risposta a interpello n 10 del 17 gennaio le Entrate trattano il caso di una società considerata non operativa in un periodo di imposta in cui aveva richiesto in compensazione un credito risultante dalla Dichiarazione IVA annuale.

L'istante chiede «come possa ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento». 

Credito IVA soc. non operativa: quando si può rigenerare?

Nel caso di specie la società ha chiesto chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dell'eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il ''test di operatività'' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ­ 

La società riceveva un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la restituzione di un rimborso IVA pari a € 140.000,00, sulla base dei presupposti di mancata operatività di cui all'art. 30, legge 724/1994. 

A fronte della richiesta, l'istante provvedeva a presentare istanza di rateizzazione, ottenendo la suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili.

Ai fini dell'utilizzo del credito IVA l'istante riferisce di essere risultata operativa nel 2011e pertanto, il credito IVA di € 140.000,00, una volta ratealmente restituito, non è da considerarsi perduto e può essere liberamente utilizzato. 

Ciò premesso, essa chiede «come possa ricostituire il credito IVA tramite il pagamento rateale di cui al piano di ammortamento».

In sintesi le entrate replicano che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato dall’Amministrazione finanziaria per mancanza dei presupposti di operatività può essere “rigenerato”, previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il contribuente sia risultato congruo e coerente ai fini degli Studi di settore.

L'agenzia sottolinea che nel caso di specie, per stessa ammissione dell'istante, con riferimento al triennio 2009­-2011, la società è risultata non operativa per soli i periodi d'imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011, ricorrendo una delle cause di «esclusione/disapplicazione della normativa dell'art. 30, legge n. 724/1994 la stessa è infatti risultata congrua e coerente «ai fini degli studi di settore (cod. 11), come si evince dalla dichiarazione Mod. Unico SP 2012.

Si tratta, in particolare, spiega l'agenzia, dell'esimente  prevista dall'articolo 30, comma 1, n. 6­sexies), che opera ex lege, nel senso che, in presenza di [una o più cause di esclusione ndr], in ogni caso ed indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi ''non operativa'', senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contrari. 

Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta, altresì, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato. 

Nel presupposto, dunque, dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA in commento, si ritiene che l'istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle 72 rate mensili.

Credito IVA soc. non operativa: il rigo VL40 del Modello IVA

Le entrate inoltre sottolineano che, nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023 (cosa confermata dal Modello IVA 2024 appena pubblicato), con riferimento al Rigo VL40, viene chiarito che è possibile «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto­ legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione».

Pertanto si ritiene che, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l'istante possa indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ''ripristinata'', che confluirà in tal  modo nel quadro VX, ove  sarà  possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall'articolo 30 del decreto IVA ovvero  destinarlo in  detrazione  e/o  in  compensazione.  

L'utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale. 

Ciò, ancor  di più nel caso di specie, ove il riversamento  del  credito  è eseguito non mediante il modello F24, ma utilizzando bollettini/moduli di pagamento o mediante addebito diretto su conto corrente.

In tale evenienza, sarà peraltro essenziale che l'istante conservi la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, al fine di poterla esibire all'ufficio nel caso in cui emergano anomalie in sede di controllo.

Tag: DICHIARAZIONE IVA 2024 DICHIARAZIONE IVA 2024

Allegato

Risposta ADE n 10 18.01.2024 Risposta a interpello
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