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REVERSE CHARGE E FORFETTARI: COSA INDICARE NELLA LIQUIDAZIONE IVA SE SI ESCE DAL REGIME?

Reverse charge e Forfettari: cosa indicare nella liquidazione IVA se si esce dal regime?

Nella Comunicazione liquidazioni periodiche IVA da presentare dopo la fuoriuscita dal regime occorre indicare anche l'IVA per operazioni in reverse charge di quel periodo?

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L'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 5 dicembre una Circolare la numero 32 con chiarimenti sulle novità normative riguardanti il regime forfettario, alla luce di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023.

La circolare esplicita le novità più rilevanti su:

  • ingresso,
  • permanenza,
  • e fuoriuscita,

dal regime agevolato.

Oltre a queste specifiche, l'agenzia, nell'ultima parte del documento di prassi, ha risposto a quesiti dei contribuenti.

Se ne estrapola uno relativo al reverse charge per i forfettari nel caso di fuoriuscita dal regime.

Reverse charge e Forfettari: chiarimenti ADE in caso di fuoriuscita dal regime

Veniva domandato se nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare a partire dal trimestre nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, debba essere compresa anche l’imposta a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate nel medesimo periodo, ma ancora in regime forfetario"

Le Entrate replicano innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2015, i «contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni». È il caso delle operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto IVA, in cui il contribuente forfetario è, in veste di cessionario o di committente, il soggetto debitore d’imposta, tenuto al versamento della stessa con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse-charge), tramite il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L'agenzia appunto chiarisce che, in tale ipotesi, la norma su indicata, si limita a prescrivere l’obbligo di versamento dell’imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all’esonero dagli adempimenti IVA disposto dal precedente comma 59.

Pertanto l'agenzia chiarisce che, nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario. 

L’applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA, infatti, decorre dal momento di incasso del corrispettivo dell’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi «percepiti». 

L'agenzia propone anche un esempio in proposito, vediamolo:

  • se il contribuente forfetario (trimestrale) effettua l’acquisto in reverse-charge il 10 aprile 2023,
  • e fuoriesce dal regime forfetario in virtù di un’operazione effettuata il 10 maggio 2023, 
  • la liquidazione periodica del secondo trimestre 2023 includerà, oltre all’operazione che ha comportato il superamento della soglia, tutte le operazioni ad essa successive, ma non anche l’anzidetta operazione effettuata in reverse-charge, la cui IVA deve essere versata entro il 16 maggio 2023.

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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