Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 i “debitori dell’imposta” sono coloro che effettuano le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi imponibili.
La disposizione generale è derogata al successivo comma 5 dell’art. 17, che istituisce il meccanismo del Reverse charge – in italiano “inversione contabile” – in base al quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell’imposta in luogo, rispettivamente, del cedente o prestatore.
Come funziona il reverse charge?
In sostanza, in deroga alla regola generale, laddove deve (o può) essere applicato il meccanismo del Reverse charge:
- il cedente/prestatore emette fattura senza rivalsa dell’IVA;
- il cessionario/committente:
- registra la fattura ricevuta integrandola dell’IVA (o emette autofattura) con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’ammontare dell’imposta dovuta;
- procede alla doppia annotazione: ossia registra la fattura integrata (o l’autofattura) sia nel registro IVA acquisti (generando IVA a credito) sia nel registro IVA vendite (contabilizzando così il debito IVA), in modo da rendere neutrale l’operazione.
La ratio dell’istituto in esame è di “semplificare” la riscossione dell’IVA nonché di contrastare la frode, l’evasione e l’elusione fiscale, infatti il meccanismo evita la possibilità che il debitore del tributo (cedente/prestatore) ometta il versamento e, al contempo, l’acquirente (cessionario/committente) rivendichi il proprio credito IVA.
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Reverse charge interno e reverse charge esterno
Il Reverse charge può essere distinto in:
- c.d. “interno”, che trova applicazione esclusivamente nei settori considerati maggiormente a rischio:
- Cessioni di oro da investimento e di oro industriale (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972);
- Prestazioni rese dai subappaltatori edili (art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);
- Cessioni di fabbricati abitativi e strumentali (su opzione) (art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972);
- Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972);
- Cessioni di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972);
- Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, dispositivi a circuito integrato (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972);
- Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-bis), D.P.R. n. 633/1972);
- Trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lett. d-ter), D.P.R. n. 633/1972);
- Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore (art. 17, comma 6, lett. d-quater), D.P.R. n. 633/1972);
- Cessioni di rottami (art. 74, commi 8-96, D.P.R. n. 633/1972);
- Acquisti di prodotti agricoli da produttori esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- c.d. “esterno”:
- Operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972);
- Operazioni intracomunitarie ed estrazioni dai depositi IVA (artt. 46, 47 e 50-bis comma 6, D.L. n. 331/1993).
In aggiunta alle fattispecie espressamente previste alle disposizioni sopra menzionate, il Legislatore, con l’art. 17, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, attribuisce al MEF il potere di individuare con decreti di natura non regolamentare ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile:
- tra quelle elencate negli artt. 199, 199-bis della Direttiva 2006/112/CE nonché per le operazioni oggetto della procedura di “meccanismo di reazione rapida” di cui 199-ter della Direttiva 2006/112/CE;
- diverse da quelle di cui agli artt. 199, 199-bis e 199-ter della Direttiva 2006/112/CE per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.
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