Si avvicina la data del 17 dicembre termine entro il quale le aziende con organico tra 50 e 249 dipendenti devono adeguarsi alla normativa sul whistleblowing predisponendo canali di comunicazione riservati a disposizione dei dipendenti e collaboratori per eventuali segnalazioni di illeciti, come previsto dal d.lgs 24 2023 .
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L'entrata in vigore per le aziende da 250 dipendenti è già avvenuta nello scorso mese di luglio .
Dal 17 dicembre gli obblighi si applicano anche ad imprese di alcuni settori senza riguardo al numero di dipendenti (servizi finanziari, aziende che hanno adottato i modelli organizzativi previsti dal d.lgs 231 /2001)
Il conteggio dei dipendenti necessario per capire se si rientra o no nel nuovo obbligo, sta ponendo qualche dubbio in particolare per quanto riguarda i contratti di durata inferiore all'anno. Si segnala infatti una discrepanza tra quanto previsto dalle linee guida ANAC sul tema e la modalità prevista dal D.lgs 81/2015.
Il tema del conteggio dei lavoratori a termine è sempre stato controverso. In questo momento Confindustria sta appunto predisponendo un documento condiviso per il computo della media dei lavoratori nell'organico delle imprese applicabile per qualsiasi disciplina legale o contrattuale.
Si ricorda che la modalità prevista dall’articolo 27 del Dlgs 81/2015 attuativo del Jobs Act, ai fini dell'organico complessivo aziendale tiene conto del "numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato,
- compresi i dirigenti,
- impiegati negli ultimi due anni,
- sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
Cio significa in parole povere che due lavoratori con contratti di sei mesi ciascuno, conteggiati come un unico addetto impiegato per l'intero anno.
Nelle linee guida Anac, del 12 luglio 2023, per l'applicazione della disciplina del whistleblowing, invece ,viene specificato che «ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento a"l valore medio degli addetti (elaborazione dati Inps) al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura».
Le visure camerali pero come noto calcolano "per teste" senza riguardo alla durata del contratto.
Si tratta dunque di una sostanziale differenza che ha forti conseguenze sul conteggio totale.
Riepilogando, seguendo le linee guida Anac, probabilmente la scelta operativa piu prudente, gli addetti da conteggiare sarebbero :
- lavoratori dipendenti con qualsiasi contratto di lavoro subordinato diretto, di qualsiasi durata
- conteggiati al 31 dicembre dell'anno precedente o, per le imprese di nuova costituzione nell'ultima visura disponibile.
Va ricordato infine che sia le linee guida ANAC che la normativa vigente del d.lgs 81 2015 escludono dal computo i lavoratori occupati con contratto di somministrazione.
In ogni caso sarebbero auspicabili prima della scadenza dei termini , ulteriori chiarimenti da parte di ANAC.