Con la Circolare n 31 del 9 novembre le Entrate pubblicano chiarimenti sul Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi-Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
La Circolare specifica:
- l'ambito soggettivo di applicazione del rinvio del versamento della seconda rata IRPEF evidenziando:
- i soggetti destinatari del rinvio,
- i soggetti esclusi dal rinvio,
- dettagli sul calcolo della soglia dei compensi.
Prima di elencare i soggetti esclusi ricordiamo che la disposizione in esame introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:
- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;
- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
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Secondo Acconto novembre IRPEF 2023: chi è escluso dal rinvio?
Il documento di prassi specifica che sono esclusi dal rinvio al 2024 i seguenti soggetti:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
- con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria , in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Leggi anche Acconto novembre IRPEF 2023: le Entrate chiariscono a chi spetta il rinvio per un ulteriore approfondimento sul calcolo della soglia dei compensi.