Il Nuovo Codice degli appalti, Decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 pubblicato in GU n. 77 del 31 marzo 202 è in vigore dal 1 aprile e operativo dal 1 luglio.
Secondo dati ANAC, il nuovo sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal nuovo Codice, si sta consolidando con 3.138 stazioni appaltanti qualificate e oltre 1.000 i Comuni che hanno ottenuto il via libera.
Inoltre, precisa il comunicato, la qualificazione è indispensabile per le stazioni appaltanti per potere operare dal 1° gennaio prossimo con l’entrata in vigore a pieno regime dell’E-procurement, gli appalti totalmente in digitale. (Leggi il Cominicato ANAC del 17 maggio 2023)
Prima di approfondire ricordiamo che la stazione appaltante è un’amministrazione aggiudicatrice, un ente aggiudicatore o un soggetto aggiudicatore che affida a un operatore economico un contratto pubblico di appalto o di concessione avente per oggetto l’acquisizione di servizi o forniture oppure l’esecuzione di lavori o opere, ad esempio:
- le amministrazioni dello Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico;
- le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui sopra.
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Stazioni appaltanti: a chi si applica la qualificazione?
Con altra FAQ, ANAC ha chiarito che, la qualificazione si applica a tutte le stazioni appaltanti, ovvero a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice.
Secondo l’articolo 62, comma 17, del codice dei contratti pubblici ,sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, così definite:
- le imprese pubbliche, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;
- i soggetti privati titolari di diritti speciali e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali.
Inoltre, sono sottratti all’applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
- i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs 36/2023);
- i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all’interno dell’articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
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Stazioni appaltanti: quando è necessaria la qualificazione?
Come chiarito dalle FAQ di ANAC, la qualificazione delle stazioni appaltanti è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
Dato il disallineamento tra gli importi, previsti nell’art. 62 del Codice e nelle tabelle A e B dell’All. II.4, rispetto all’art. 2, comma 1, dell’All. II.4, la FAQ sottoliena che le soglie su indicate rispondono al criterio gerarchico di cui all’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, stante che le norme presenti negli allegati del D.lgs. 36/2023 sono delle norme attuative.
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