Dal 1 gennaio 2024 entrerà in vigore un nuovo obbligo per i contribuenti in regime forfettario.
Si tratta, ricordiamolo, del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, ossia "A partire dal prossimo anno termina il “regime transitorio” per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario: dal 1° gennaio dovranno infatti tutti emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive effettuate". Per approfindire leggi anche: Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024 .
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Vediamo come si accede al regime agevolato dei forfettari.
Regime Forfettario: come si accede?
Il regime forfettario è un regime naturale:
- i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva;
- i contribuenti che iniziano l’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
Essendo però il forfettario un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.
Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Attenzione invece al fatto che, l’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, e in ogni caso, deve essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
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Regime Forfettario: i vantaggi
Attenzione al fatto che l’adozione del regime forfetario comporta semplificazioni:
- ai fini IVA:
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti,
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale,
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti,
- non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ossia a quattro anni anziché gli ordinari cinque;
- ai fini delle imposte sui redditi:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie,
- sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ,
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi,
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
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