La riforma dello sport giunta in porto con la pubblicazione del recente decreto 120 2023 dopo molte modifiche, si occupa in particolare modo dell'inquadramento dei lavoratori nell'ambito sportivo in particolare nell'ambito dilettantistico, nel quale fino ad ora non vigevano regole ben definite.
Viene introdotta infatti una precisa disciplina per cui anche per ASD e SDD chi presta attività come lavoratore sportivo deve essere necessariamente inquadrato:
- come lavoratore subordinato
- come co.co .co con il limite massimo di 24 ore di lavoro settimanale
- come prestatore di lavoro occasionale (il nuovo d. lgs non specifica se con a contratto d'opera ex art 2222 cc o contratto telematico PrestO di prestazione occasionale con l'intermediazione dell'INPS)
In alternativa si può collaborare come volontario, con l'espresso divieto di compenso economico e la possibilità di ricevere rimborsi delle spese sostenute, solo se documentate.
Per approfondire vedi "Risvolti operativi della riforma dello sport" in formato E book o libro di carta 209 pagine Maggioli editore |
Riforma dello sport: i lavoratori sportivi
La riforma dello sport chiarisce però che questo regime, che ha ovviamente particolari risvolti fiscali contributivi e assicurativi agevolati, interessa i lavoratori sportivi sia in ambito dilettantistico che professionistico.
In questa definizione i decreti della riforma dello sport fanno rientrare specifiche categorie legate strettamente alla pratica sportiva e all'effettuazione delle gare: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo.
NON rientrano invece in questo inquadramento:
- i collaboratori che lavorano nella parte gestionale (addetti alle pulizie, custodi, educatori)
- i professionisti iscritti a ordini o albi professionali ( come medici o fisioterapisti).
che restano soggetti alla normativa del diritto comune per qualsiasi impresa ovvero
Riforma dello sport i collaboratori amministrativi
ATTENZIONE la riforma dello sport dedica una specificazione per i collaboratori gestionali amministrativi che prestano attività di natura non professionale (come a raccolta delle iscrizioni tenuta della cassa e tenuta della contabilità) presso
- ASD E SSD riconosciuti da CONI o CIP
- Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e
- i Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
La riforma stabilisce che tali collaboratori pur non essendo qualificati come lavoratori sportivi possono godere delle agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell’area del dilettantismo cioè:
- esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro annui e, sulle somme eccedenti, l’aliquota del 25%, nonché la riduzione dell’imponibile
- contributivo IVS fino al 31 dicembre 2027;
- franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui come per tutti i rapporti di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
Si ricorda infine che ai collaboratori amministrativo-gestionali si applica l’obbligo assicurativo INAIL con gli adempimenti previsti dal Testo Unico 81 2001 e con premio ripartito per 1/3 a carico del lavoratore e di2/3 a carico del committente.
Per approfondire tutti gli aspetti normativi e pratici vedi "LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO Nuovi inquadramenti e adempimenti per professionisti ed enti sportivi dilettantistici" E book o libro di carta 195 pagine Maggioli editore |