HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

NOTA VARIAZIONE: QUANDO SCADE IL TERMINE PER ANNOTARE LA MAGGIORE IVA DEBITO?

Nota variazione: quando scade il termine per annotare la maggiore IVA debito?

Chiarimenti delle entrate sulla emissione delle nota variazione: il termine per il cessionario per annotare la maggiore IVA a debito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, come sempre, le entrate hanno risposto a quesiti di rilievo sulle principali tematiche fiscali.

Tra queste, le Entrate hanno fornito un importante chiarimento sulle note variazione. 

Nel dettaglio, viene chiarito che dal ricevimento della nota di credito Iva, decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario. 

Ricordiamo che la norma di riferimento è l'art 26 del Decreto IVA riscritto dal DL n 73/2021.

Il comma 2 dello stesso articolo recita testualmente "Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura, successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24, viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare imponibile, in conseguenza di  dichiarazione di  nullità annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e  simili o  in conseguenza  dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"

Nella risposta a Telefisco 2023 le Entrate osservano che la rettifica in diminuzione costituisce una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve provvedere all'annotazione.

Infatti, una volta che il fornitore/cedente emette la nota di credito nel Sdi delle fatture elettroniche, il cliente/cessionario ha l’obbligo di rilevare la variazione.

Secondo le Entrate, operativamente, il cliente può annotare in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse al fine di far emergere l’Iva a debito.

In ogni caso, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ADEMPIMENTI IVA · 20/11/2024 Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

Chiarimenti ADE con Risposta a interpello n 223, sulla imponibilità IVA delle somme stabile a titolo risarcitorio nel contratto di appalto

Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

Cassazione n 41238/2024: non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.