Il sequestro e la confisca deve riguardare necessariamente beni che rientrano nella disponibilità del soggetto autore del reato, beni cioè che, di fatto, facciano parte del patrimonio di questi, mentre non può interessare beni e valori economici che appartengano a terzi estranei al reato. Ne consegue che, in caso di ipotizzate intestazioni fittizie o fiduciarie, il giudizio circa la disponibilità del bene in capo al reo presuppone un accertamento della esistenza di un rapporto, di un collegamento tra i beni e il reo; devono cioè esserci elementi concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo.
Per approfondire ti consigliamo l'ebook Disciplina del sequestro e confisca nei reati tributari |
Ciò che deve essere provato è l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e che consentano di affermare che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità «apparente» al fine di favorire la permanenza della disponibilità del bene in capo all'autore del reato, con l'ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia o reale, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio[1].
[1] Cass. n. 32581/22.
Ti potrebbero interessare i seguenti eBook in pdf: