Il Supporto formazione e lavoro è uno dei nuovi contributi economici dello Stato per le famiglie in difficoltà, collegato a obblighi di formazione e riqualificazione professionale, che prende il posto del Reddito di cittadinanza.
E' stato istituito per le persone disoccupate o comunque con lavoro "povero" dal decreto 48 2023 e sarà operativo dal 1 settembre 2023 .
In sintesi i requisiti per accedere sono i seguenti
- età compresa tra 18 e 59 anni,
- ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui,
- che fanno parte di famiglie in cui non sono presenti minori o persone di almeno 60 anni o disabili ( perché in tal caso si riceve fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza e dal 1 gennaio 2024 l'Assegno di inclusione)
Il Supporto per la formazione e il lavoro può in realtà essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di Inclusione che decidono liberamente di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi e purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per il calcolo dell'Assegno.
Vedi anche Assegno di inclusione regole aggiornate
L'effettiva partecipazione ai corsi di formazione e alle attività , con conferma almeno ogni 90 giorni , dà diritto a ricevere una indennità pari a 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi, dall'INPS.
Per ulteriori approfondimenti leggi Fine Reddito di cittadinanza: nuovi chiarimenti e Supporto formazione e lavoro domande dal 1 settembre
Vediamo nel paragrafo successivo i requisiti in dettaglio come comunicati dall'INPS nella circolare 77 2023).
Supporto Formazione Lavoro Requisiti reddituali e patrimoniali
Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere in possesso e dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE;
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I citati massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, presente nel nucleo.
Dal reddito familiare vanno detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, e sono inclusi nel valore del reddito familiare
Vanno anche escluse dal calcolo dei trattamenti assistenziali
- le erogazioni relative all’Assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’ADI,
- le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale aggiuntive al beneficio economico dell’ADI;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
Inoltre:
“1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto .
Supporto formazione lavoro - Ulteriori condizioni
- il richiedente il SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,
- sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
- La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.
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