La risposta la troviamo nell'e-book di recente pubblicazione Tutti i casi di Ravvedimento (eBook )
Ai sensi dell’art. 2 comma 8 DPR 322/1998 in tema di imposte sui redditi – e analogamente l’art. 8 comma 6-bis in materia IVA – le dichiarazioni validamente presentate “possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”. Dunque, laddove il contribuente dovesse rendersi conto che la dichiarazione presentata sia inesatta o incompleta, può correggerla ovvero integrarla mediante la presentazione di una dichiarazione successiva:
- redatta su modelli conformi a quelli approvati per il medesimo periodo d’imposta;
- barrando l’apposita casella “dichiarazione integrativa” nel Frontespizio;
- non oltre i termini per l’accertamento.
Si noti però come la norma non indichi il perfezionamento del ravvedimento operoso come condizione sine qua non l’effettiva modifica della dichiarazione dei redditi. Piuttosto, laddove non si è provveduto ad effettuare il ravvedimento operoso, le sanzioni vengono irrogate in misura piena, ma non viene incisa la validità della modifica/integrazione della dichiarazione.
Nella stessa deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni.
Il “risultato” dell’integrazione può essere:
- “a sfavore” del contribuente – si origina un maggior imponibile o comunque maggior imposte dovute ovvero un minor credito – e in questi casi, per espressa previsione normativa, resta ferma la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle maggiori imposte ovvero i minor crediti emergenti;
- “a favore” del contribuente, grazie alla previsione del comma 8-bis dell’art. 2, il credito – derivante dalle maggiori imposte versate non dovute ovvero da un maggior credito – può essere utilizzato in compensazione c.d. orizzontale.
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La presentazione di una dichiarazione integrativa, fa sì – relativamente ai soli elementi oggetto di rettifica – che slitti il termine di decadenza del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria ex. art. 43 del DPR 600/1973. Ad esempio, se è stata presentata il Modello PF 2022 (anno imposta 2021) entro il 30/11/2022 e il 10/01/2023 si presenta il modello integrativo per effettuare una rettifica, solo limitatamente alla stessa modifica il termine di decadenza per l’azione accertativa scadrà il 31/12/2028 (anziché il 31/12/2027). Diversamente, per gli elementi della dichiarazione che non sono variati resta fermo l’ordinario termine di accertamento.