La disciplina dell'addebito delle spese di giudizio ha subito una nuova formulazione per effetto della L. 69/09in vigore dal 4 luglio 2009.
La regola della condanna alle spese della parte soccombente viene mitigata nel senso che la condanna alle spese puo' essere posta anche a carico della parte vittoriosa quando il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, proposta rifiutata senza giustificato motivo.
In questo caso la parte vittoriosa che ha rifiutato l'accordo non potrà richiedere la ripetizione delle spese di giudizio sostenute.
Si tratta di una norma deflattiva che incoraggia la definizione bonaria delle liti e che in un certo senso punisce la parte vittoriosa in quanto poteva evitare la lite accettando una concicliazione che risulta essere analoga a quanto accertato dal giudice.
Le spese potranno essere compensate in caso di soccombenza di entrambe le parti o quando ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” e non più soltanto di “giusti motivi”.
(art. 91 e segg. c.p.c.)
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