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DOMICILIO DIGITALE PEC: QUALI SONO LE REGOLE PER I PROFESSIONISTI?

Domicilio Digitale PEC: quali sono le regole per i professionisti?

INAD: indice nazionale domicili digitali. Dal 6 luglio cosa accade agli indirizzi dei professionisti iscritti in INI-PEC?

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Dal 6 luglio è partita la piena operatività dell’elenco INAD, indice nazionale dei domicili digitali.

Ricordiamo che INAD è una piattaforma che gestisce elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

Per i 2,3 milioni di professionisti italiani iscritti ad albi e ordini professionali ha comportato l’acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, venga importato automaticamente su INAD, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l’indicazione di un altro indirizzo PEC. 

Leggi anche INAD: operativo dal 6 luglio per cittadini e professionisti.

Dal 6 luglio 2023, l’indirizzo PEC già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche aventi valore legale, anche al di fuori dell’ambito della propria attività professionale. 

L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC prevede le seguenti fasi: 

  • 1. recupero dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INI-PEC al Gestore dell’INAD; 
  • 2. inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi.Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC
  • 3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell’INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell’INAD, con l’avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale. Con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l’aggiornamento dell’INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell’albo a cui il professionista è iscritto. 

Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD, diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC (che continuerà ad essere usato per le comunicazioni/notifiche professionali). Viceversa, l’indirizzo già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche, anche a carattere personale, aventi valore legale. 

INAD: riguarda anche i Revisori?

Si precisa che, con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD  anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

Dal 6 luglio parte l'operatività completa del registro anche per i revisori.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Tag: IDENTITÀ DIGITALE IDENTITÀ DIGITALE

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