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COSA SUCCEDE SE CHI POSSIEDE UN TESTAMENTO NON VUOLE PUBBLICARLO?

Cosa succede se chi possiede un testamento non vuole pubblicarlo?

Chi è in possesso di un testamento non deve occultarlo. Vediamo cosa prevede la legge e chi paga il notaio per la pubblicazione del testamento

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La risposta a questa domanda la troviamo in un recente ebook  Come scrivere un Testamento di recente pubblicazione nella Collana I Pratici di FiscoeTasse.

La Legge prende posizione, al riguardo, in diversi luoghi codicistici:

  • l’art. 620, comma II c.c. dispone che chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione” [del testamento che possiede, NdR];
  • l’art. 463, ultimo comma c.c. prevede l’esclusione dalla successione per indegnità di chi “ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata”;
  • l’art. 490 c.p. dispone che Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo” è punito con la reclusione secondo il disposto degli artt. 476, 477, 482 c.p. nella misura in cui sono applicabili.

È da specificare tuttavia che l’applicazione pratica dell’art. 463, ultimo comma c.c. è ritenuta dalla giurisprudenza particolarmente limitata: Cass. civ., sentenza 30/05/1984 n. 3309 ritiene che tale norma non si applichi nel caso di semplice violazione del comma primo dell’art. 620 c.c..

In sintesi, dunque, il mero ritardo nella pubblicazione del testamento non dovrebbe comportare, secondo la sentenza citata, un’indegnità del soggetto che il testamento non lo pubblica. 

Discusso dell’obbligo ex lege della pubblicazione del testamento, trattiamo di un argomento altrettanto comune nella pratica: chi paga il notaio per la pubblicazione del testamento?

Le spese ed onorari sono a carico del soggetto che ne chiede la pubblicazione, il quale potrà poi rivalersi sugli eredi, essendo tali voci di spesa a carico dell’eredità: l’art. 752 del Codice civile dispone che “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.

Estratto dall'e-book: Come scrivere testamento
Fonte immagine: Foto di kalhh da Pixabay

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