Con una faq del 26 giugno le entrate rispondono ad un quesito di un contribuente che domandava informazioni sulla detraibilità delle spese sostenute in contanti per eseguire in farmacia i tamponi covid.
Nel dettaglio si chiedeva se, qualora nel modello 730 precompilato il pagamento dei tamponi risulti “non tracciato” e pertanto non detraibile, è possibile modificare il modello aggiungendo la spesa sostenuta in contanti avendo gli scontrini della farmacia?
Le entrate replicano che, come più volte affermato dall’Agenzia delle entrate anche nella recente circolare n. 14/2023, le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2 eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti.
La certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, per esempio:
- nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”,
- o l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18),
- validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
Ciò premesso, il contribuente in possesso di scontrino della farmacia, dal quale risulti il tipo di prestazione e il codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento (anche se in contanti), può modificare il modello precompilato e aggiungere la spesa da portare in detrazione.
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